STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NAJS
TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA
Articolo 1 – Sede, denominazione, logo e acronimo
È costituita un’Associazione culturale denominata “NAJS – No Art Just Sign”. L’Associazione ha sede in Firenze, via Romana, 30R. I soci danno atto che Claudio Cantella è l’ideatore del logo e dell’acronimo NAJS, nonché del marchio “NAJS – No Art Just Sign”, registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Articolo 2 – Oggetto sociale
L’Associazione svolge la propria attività senza limiti territoriali e non ha fini di lucro. L’Associazione ha lo scopo di:
- Organizzare eventi culturali in proprio e per conto terzi (mostre, conferenze, concerti, performance).
- Svolgere e promuovere attività di comunicazione.
- Curare e redigere pubblicazioni cartacee, cinematografiche e digitali.
- Promuovere iniziative locali, nazionali o internazionali per divulgare i valori dell’eccellenza e della creatività.
- Promuovere progetti educativi per lo sviluppo e lo scambio culturale dei giovani.
Articolo 3 – Durata
L’Associazione è costituita per una durata di 40 (quaranta) anni a far data dalla sua costituzione. La durata può essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO II: MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4 – Soci
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci Ordinari: coloro che hanno svolto attività continuativa, pagano la quota annuale e hanno diritto di voto.
- Soci Sostenitori: coloro che versano un contributo minimo annuale, ma non hanno diritto di voto né sono eleggibili.
- Soci Onorari: nominati per indubbie capacità scientifiche e culturali; non pagano quote e non hanno diritto di voto.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e attività. I soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto e a collaborare per la realizzazione delle finalità associative.
Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio
I soci possono decadere per mancata ottemperanza allo statuto, morosità nel versamento delle quote, decesso o esclusione per atti contrari all’interesse dell’Associazione.
Articolo 7 – Recesso
Il socio che intende recedere deve far pervenire comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
TITOLO III: PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 8 – Patrimonio
Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dalle quote dei soci, contributi, donazioni e proventi delle iniziative sociali.
Articolo 9 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea entro il 30 giugno.
TITOLO IV: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 11 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Quella ordinaria approva il bilancio ed elegge il Consiglio Direttivo. Quella straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 2 a 6 consiglieri. Resta in carica 3 anni.
Articolo 13 – Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Ha la firma sociale e cura l’esecuzione delle delibere.
Articolo 14 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da minimo 3 membri scelti per meriti culturali. Formula proposte e dà pareri sulle attività dell’Associazione.
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 – Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o fini di pubblica utilità.