STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NAJS


TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1 – Sede, denominazione, logo e acronimo

È costituita un’Associazione culturale denominata “NAJS – No Art Just Sign”. L’Associazione ha sede in Firenze, via Romana, 30R. I soci danno atto che Claudio Cantella è l’ideatore del logo e dell’acronimo NAJS, nonché del marchio “NAJS – No Art Just Sign”, registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Articolo 2 – Oggetto sociale

L’Associazione svolge la propria attività senza limiti territoriali e non ha fini di lucro. L’Associazione ha lo scopo di:

  • Organizzare eventi culturali in proprio e per conto terzi (mostre, conferenze, concerti, performance).
  • Svolgere e promuovere attività di comunicazione.
  • Curare e redigere pubblicazioni cartacee, cinematografiche e digitali.
  • Promuovere iniziative locali, nazionali o internazionali per divulgare i valori dell’eccellenza e della creatività.
  • Promuovere progetti educativi per lo sviluppo e lo scambio culturale dei giovani.

Articolo 3 – Durata

L’Associazione è costituita per una durata di 40 (quaranta) anni a far data dalla sua costituzione. La durata può essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.


TITOLO II: MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 4 – Soci

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Soci Ordinari: coloro che hanno svolto attività continuativa, pagano la quota annuale e hanno diritto di voto.
  • Soci Sostenitori: coloro che versano un contributo minimo annuale, ma non hanno diritto di voto né sono eleggibili.
  • Soci Onorari: nominati per indubbie capacità scientifiche e culturali; non pagano quote e non hanno diritto di voto.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e attività. I soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto e a collaborare per la realizzazione delle finalità associative.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

I soci possono decadere per mancata ottemperanza allo statuto, morosità nel versamento delle quote, decesso o esclusione per atti contrari all’interesse dell’Associazione.

Articolo 7 – Recesso

Il socio che intende recedere deve far pervenire comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.


TITOLO III: PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 8 – Patrimonio

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dalle quote dei soci, contributi, donazioni e proventi delle iniziative sociali.

Articolo 9 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea entro il 30 giugno.


TITOLO IV: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Quella ordinaria approva il bilancio ed elegge il Consiglio Direttivo. Quella straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 2 a 6 consiglieri. Resta in carica 3 anni.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Ha la firma sociale e cura l’esecuzione delle delibere.

Articolo 14 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da minimo 3 membri scelti per meriti culturali. Formula proposte e dà pareri sulle attività dell’Associazione.


TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o fini di pubblica utilità.